Cass. Civ., sez. III, n. 7485/2008. Contratto di locazione concluso dall'usufruttuario: opponibilità al nudo proprietario.

Il contratto di locazione concluso dall'usufruttuario che rispetti i requisiti di cui all'art 999 c.c. non può essere considerato nullo perché concluso in frode al nudo proprietario e ciò dal momento che nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.).

Commento

La pronunzia nega che possa configurarsi una protezione del nudo proprietario aggiuntiva rispetto a quella che si ritrae dalla lettura dell'art.999 cod.civ.. Rimane tuttavia inevaso il nodo problematico relativo al fatto che una locazione, pur rispettosa del dato formale desumibile dalla norma citata, conclusa dall'usufruttario in un tempo prossimo allo spirare del termine del proprio diritto e per un corrispettivo particolarmente modesto, possa in fatto risultare estremamente pregiudizievole per il nudo proprietario il cui diritto sia prossimo ad espandersi in proprietà piena.

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