Cass. Civ., Sez. III, n. 7420 del 31 marzo 2011. La sottoscrizione della proposta particolareggiata vale come accettazione.

In tema di conclusione del contratto, qualora, con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione. Nel caso in cui una parte rivolga all’altra un’offerta precisa e particolareggiata di conclusione di un determinato contratto, completa di tutti gli elementi essenziali, deve ravvisarsi una vera e propria proposta contrattuale e non una semplice dichiarazione generica di disponibilità, cosicché l’altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso senza bisogno di ulteriori trattative.

Commento

(di Daniele Minussi)
In definitiva il vero problema è quello del significato della mera sottoscrizione dell'oblato che abbia ricevuto una proposta. Come infatti escludere che un tale contegno possa essere reputato concludente? In un certo senso andrebbe ribaltato il ragionamento della S.C.: soltanto quando non sussistessero gli elementi essenziali dell'accordo andrebbe escluso il perfezionamento del vincolo negoziale.
Che d'altronde sia il caso di evitare di sottoscrivere una scrittura che l'altra parte ha inviato allo scopo di sollecitare la conclusione di un contratto al fine di escludere che questo si sia concluso è cosa conforme al buon senso.

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