Cass. Civ., sez. III, n. 6879/2008. Necessità dell'esperimento dell'azione di riscatto di fondo rustico anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale.

Il conduttore di un fondo rustico deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto del predetto fondo anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, in regime di comunione legale dei beni, litisconsorte necessario in quanto ne diviene automaticamente comproprietario, pur se nell'atto di trasferimento (e,conseguentemente, nella nota di trascrizione) non é menzionato; a tal fine egli ha l'onere di verificare tempestivamente i registri immobiliari e dello stato civile per accertare se l'acquirente sia coniugato e con quale regime patrimoniale, atteso che la decadenza non é interrotta né dall'esercizio dell'azione nei confronti di un solo coniuge, essendo la normativa della prescrizione applicabile soltanto dopo l'impedimento della decadenza, né dalla tempestiva esecuzione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, necessaria per l'ammissibilità dell'azione di riscatto ma ininfluente sul termine di decadenza spirato.

Commento

Il proprium della sentenza che si commenta non è tanto costituito dall'affermazione in forza della quale il retratto legale debba essere esercitato anche nei confronti del coniuge dell'acquirente che si trovi in comunione legale dei beni, quanto dall'enunciazione del principio secondo il quale il retraente ha l'onere di consultare i registri dello stato civile allo scopo di acclarare quale sia il regime patrimoniale dell'acquirente, senza che possa fidarsi delle menzioni effettuate dell'atto traslativo. Cosa riferire circa l'eventuale responsabilità dell'ufficiale rogante?

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