Cass. Civ., Sez. III, n. 5690 del 10 marzo 2011. Tabelle millesimali imprecise ed azione di arricchimento senza causa promossa dal condominio nei confronti del singolo condomino.

Laddove le spese per lavori condominiali siano deliberate in base a tabelle millesimali imprecise perché non comprendenti un’unità immobiliare sorta in seguito, il rimedio a disposizione del condominio nei confronti del relativo condomino è l’azione di indebito arricchimento. Pur essendo infatti possibile una richiesta di revisione di tabelle in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell’assemblea dei condomini deve tuttavia riconoscersi che una modifica delle tabelle non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva e anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Decisione ineccepibile: in difetto di altri rimedi (sussidiarietà in astratto), non rimane altro se non agire in base all'azione di ingiustificato arricchimento, che ben può assistere il condominio.
La fattispecie all'attenzione della S.C. è quella dell'erronea sottovalutazione delle spese condominiali da attribuire ad un condomino in relazione alla maggior consistenza della proprietà esclusiva facente capo a costui (a cagione di ampliamenti introdotti).
Appare evidente infatti come la rielaborazione di una nuova tabella non potrebbe sortire effetti se non per l'avvenire, rimanendo inalterato il problema del pregiudizio arrecato al condominio per le spese pregresse già ripartite in base alla vecchia tabella.

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