Cass. Civ., Sez. III, n. 5669 del 9 marzo 2010. Responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod.civ. in tema di manutenzione stradale.

La responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la configurabilità del dovere di custodia - dalla cui violazione discende l’insorgenza della relativa responsabilità - deve essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.

Commento

(di Daniele Minussi) I criteri enunziati dalla S.C. sostanzialmente schiudono gli orizzonti di una pressochè illimitata discrezionalità in ordine alla valutazione della possibilità che l'ente pubblico risponda secondo la regola di responsabilità aggravata di cui all'art. 2051 cod.civ..
Evocare infatti, con riferimento al demanio stradale, variabili valutative quali l'estensione e la posizione nonchè dotazioni ed altri caratteri di un bene che per propria natura dovrebbe essere custodito in maniera appropriata dalla pubblica amministrazione equivale a lanciare una sorta di caveat agli utenti. Conviene stare attenti in maniera speciale, soprattutto ogniqualvolta la speciale giacitura, la lunghezza (e, perchè no, gli eventuali magri bilanci dell'ente) lo consiglino.
Cfr., in senso parzialmente conforme, Cass. Cass. Civ. Sez. III, 22592/04.

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