Cass. Civ., Sez. III, n. 534 del 12 gennaio 2011. L'utilizzatore dell'immobile in leasing è legittimato a proporre azione di risarcimento del danno

Legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto non è soltanto il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Speciale rilevanza riveste la statuizione della S.C. in tema di leasing immobiliare. Infatti l'utilizzatore del bene (al di là della prospettiva, legata all'esito del periodo di locazione finanziaria, del c.d. "riscatto"), ancorchè non sia titolare di alcun diritto reale dello stesso, ben può risentire del pregiudizio conseguente al danneggiamento dell'oggetto sul quale esercita un potere anche soltanto materiale. In questo senso viene ribadito l'orientamento già ritraibile da Cass. 15233/2007 e Cass. 5421/2000.
Questo principio viene vieppiù a rafforzarsi in considerazione dell'obbligo in capo all'utilizzatore di restituire al proprietario concedente il bene perfettamente integro.

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