Cass. Civ., sez. III, n. 52/2004. Elementi distintivi tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego, o meno, delle espressioni «a semplice richiesta» o «a prima richiesta» del creditore, ma la relazio­ne in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principa­le e quella di garanzia. La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussio­ne, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'articolo 1945 del Cc. Detti elementi, in particolare, in quanto caratterizzano il contratto autono­mo di garanzia, devono necessariamente essere esplicitati nel contratto con l'impiego di specifiche clausole idonee a indicare l'esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto.

Commento

Viene ribadita l'impostazione che valorizza, ai fini della distinzione tra fidejussione e contratto autonomo di garanzia, l'elemento causale. Decisiva è dunque la considerazione dell'elemento dell'accessorietà (che è proprio della fidejussione) che si contrappone per l'appunto a quello dell'autonomia (proprio invece del contratto autonomo di garanzia). Conseguenza di quest'ultima è l'impossibiulità per il garante di opporre al garantito qualsivoglia eccezione che spetterebbe al debitore (principale).

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