Cass. Civ., Sez. III, n. 5100/2006. Esclusione del litisconsorzio necessario nel caso di successione di più coeredi dal lato passivo del rapporto obbligatorio.

In caso di successione di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause.

Commento

La S.C. esplicita a livello processuale la regola sostanziale della parziarietà dell'obbligazione passiva di cui all'art.752 cod.civ..

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