Cass. Civ., Sez. III, n. 4907 del 28 febbraio 2011. Momento di efficacia della pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.: conseguenze in riferimento alla consistenza del patrimonio del promissario acquirente.

La sentenza di esecuzione in forma coattiva dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce gli effetti del contratto definitivo, che è destinata a surrogare, solo col passaggio in giudicato. Pertanto, prima di tale momento, il creditore del promissario acquirente non può iniziare l'esecuzione forzata sul bene che ha formato oggetto del contratto preliminare, in quanto non ancora entrato nel patrimonio del debitore, a nulla rilevando che la sentenza medesima sia stata trascritta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. sancisce (secondo l'insegnamento delle SSUU: cfr. la recente Cass. Civ. Sez. Unite, 4059/2010) il difetto di provvisoria esecutività della pronunzia costitutiva di cui all'art. 2932 cod.civ. nonchè l'inscindibilità del capo condannatorio della stessa che preveda la condanna del promissario acquirente al pagamento del (residuo) prezzo. Ne segue che, fino al passaggio in giudicato della sentenza non risulterà possibile per il creditore del promissario agire esecutivamente sul bene, non ancora entrato nel patrimonio del proprio debitore, ma che neppure il promittente alienante possa pretendere il pagamento del prezzo.

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