Cass. Civ., sez. III, n. 4234/2009. La prova liberatoria del caso fortuito nella responsabilità della P.A. relativamente alla manutenzione di strade pubbliche statali.

In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della pubblica amministrazione di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

Commento

Davvero innovativa la portata della pronunzia in esame, la quale potrebbe inaugurare un orientamento volto ad eliminare la situazione di privilegio della P.A. in relazione alla responsabilità per la custodia di vie pubbliche, strade, autostrade. L'espunzione degli elementi costituiti dall'insidia o trabocchetto rispetto a quelli costitutivi dell'illecito elimina l'esigenza da parte del danneggiato di dar conto puntuale della sussistenza degli stessi.

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