Cass. Civ., sez. III, n. 411/2006. Diritto di prelazione legale e dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

In caso di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà degli enti pubblici territoriali, anche se con il sistema dei pubblici incanti, la cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta in favore dei legittimi conduttori, che vantano un vero e proprio diritto di prelazione sull'immobile, anche se non assistito dal diritto di riscatto dell'immobile nei confronti dell'acquirente. In questi casi, il bando d'asta non è idoneo a perfezionare un'efficace "denuntiatio" e non esonera, perciò, l'alienante dall'onere di notificare al conduttore una vera e propria proposta di alienazione. Se questa formalità non viene osservata, e si procede all'espletamento della procedura di vendita per pubblici incanti con aggiudicazione dell'immobile nei confronti di un terzo, il conduttore può esercitare l'azione per il riconoscimento del suo diritto di prelazione sull'immobile aggiudicato e l'ottenimento della condanna dell'ente pubblico al trasferimento della proprietà dello stesso in suo favore.

Commento

Prelazione legale, ma non retratto. Questo è, in sintesi, il contenuto del precetto posto dall'art.3 comma 1 bis della l.22 dicembre 1990 n.403. La S.C. ha stabilito che detto diritto spetta al conduttore dell'immobile anche nell'ipotesi di vendita forzata del medesimo e che il bando d'asta non possa essere considerato quale valida denuntiatio volta a notiziare il prelazionario dell'intento di procedere all'alienazione del bene.

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