Cass. Civ., Sez. III, n. 3161/2003. Inesistenza, nel vigente ordinamento, di un principio che ponga un limite temporale alla possibilità di interrompere la prescrizione

Per effetto di ogni atto interruttivo, come inequivocabilmente disposto dall'articolo 2945, comma 1, del Cc, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, senza che possa affermarsi l'esistenza, nel vigente ordinamento, di un principio (non scritto) che ponga un limite temporale alla possibilità di interrompere la prescrizione. (Nella specie, in applicazione del riassunto principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello, che aveva affermato che l'articolo 2947 del Cc non consente di ritenere che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale possa essere procrastinata "a seguito di lettere o provvedimenti per circa undici anni e cioè dal giorno del sinistro, avvenuto il 12 dicembre 1985 sino all'atto introduttivo del giudizio notificato il 29 ottobre 1996).

Commento

Infinita può essere la sequenza degli atti interruttivi della prescrizione, senza che perciò venga meno la regola fondamentale secondo la quale, a far tempo da ciascuno di essi, decorre un nuovo termine prescrizionale contrassegnato dalla durata fissa prevista dalla legge.

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