Cass. Civ., Sez. III, n. 29216/2008. Limiti della surrogazione legale nelle garanzie (prestate da terzi) in favore del fideiussore adempiente.

In tema di surrogazione legale, il fideiussore, che intenda surrogarsi al creditore garantito nei diritti vantati verso il debitore, subentra ai sensi dell'art. 1204 c.c. anche nelle garanzie concesse da terzi in favore del creditore originario solo a condizione che queste ultime siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale adempiuta dal fideiussore. Pertanto, deve escludersi l'applicazione di tale ipotesi di surrogazione legale quando, oltre che con il negozio fideiussorio, il finanziamento concesso per l'esecuzione di un appalto sia stato garantito anche mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del committente, non essendo il debitore ceduto (committente del debitore) qualificabile come "garante" dell'obbligazione adempiuta dal fideiussore, attesa l'autonomia tra i due contratti (la fideiussione e la cessione di credito), ancorché stipulati con il medesimo scopo di garanzia.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia affronta un tema invero peculiare, quale quello della surrogazione nelle garanzie per effetto dell'intervenuto adempimento dell''obbligazione principale da parte del fidejussore. Ordinariamente tale tematica è relativa alle garanzie prestate dal debitore principale stesso (cfr. l'art. 1949 cod.civ. in relazione al n.3 dell'art. 1203 cod.civ.).
E' tuttavia ben possibile che le garanzie in favore del creditore principale siano state prestate da un soggetto terzo rispetto all'obbligazione principale. In detta ipotesi l'art. 1204 cod.civ. comunque prevede analogo effetto surrogatorio a vantaggio del garante che abbia provveduto ad adempiere nelle mani del creditore. La S.C. viene a circoscrivere la portata della disposisione, logicamente riguardante la garanzia che risulti direttamente afferente l'obbligazione principale. Nella specie la cessione del credito scaturente dall'appalto, cessione effettuata in funzione di garanzia reale, non è stata reputata rapporto atto a consentire la surrogazione del fidejussore, rimanendo pertanto l'istituto bancario creditore principale (pur soddisfatto dal fidejussore) titolare della relativa posizione di garanzia.

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