Cass. Civ., Sez. III, n. 2847 del 9 febbraio 2010. Violazione del consenso informato: autonomo ambito risarcitorio per danni diversi e ulteriori.

La mancata acquisizione del consenso informato determina la responsabilità del medico per le conseguenze negative dell'intervento, anche non dovute a colpa professionale del medico, ma comunque non anomale in relazione allo sviluppo del processo causale, e situate oltre un certo livello minimo di tollerabilità e ciò sempre allorquando la condotta omessa (e cioè l'informazione) avrebbe evitato l'evento.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia si impernia sul ragionamento ipotetico in base al quale l'informazione correttamente veicolata al paziente avrebbe a costui consentito di formulare una valutazione dei rischi connessi agli sviluppi dell'operazione e di esprimere un intenzione che avrebbe diversamente orientato le conseguenze negative dell'intervento.
Va rilevato come astrattamente possano configurarsi distinte ipotesi, a seconda del fatto se l'esito del trattamento medico si sia rivelato a) assolutamente fausto; b) siano derivate conseguenze sfavorevoli comunque rientranti nel novero di quelle possibili quand'anche l'operazione si sia svolta secondo le migliori regole dell'arte, c) infausto. Al riguardo si vedano anche Cass. Civ. Sez. III, 5444/06 e Cass. Pen. Sez. Unite, 2437/09.

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