Cass. Civ., sez. III, n. 25475/2007. Cofideiussione e fideiussione plurima: elementi distintivi.

La fattispecie giuridica della cofideiussione, di cui all'art.1946 c.c., ricorre quando più soggetti, anche se non contestualmente, prestano una fideiussione, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione cofideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art.1954 c.c. Tale articolo invece non si applica nella differente figura della c.d.fideiussione plurima, che si realizza nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato a un interesse comune dei cogaranti.

Commento

La pronunzia scolpisce la differenza tra pluralità di vincoli fidejussori, tuttavia tra loro autonomi e cofidejussione, contrassegnata dalla congiuntività della garanzia, comune a tutti i garanti. Nel senso dell'insussistenza del diritto di regresso nel caso di pluralità di fidejussioni cfr. anche Cass. 8605/2004.

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