Cass. Civ., Sez. III, n. 24682/2009. Inadempimento del notaio nei confronti del cliente consistente nel mancato rilascio di procura e danno risarcibile.

In tema di responsabilità professionale, non sussiste la responsabilità civile del notaio, ex artt. 1176 e 1218 c.c., per aver omesso di consegnare la procura al mandatario - che abbia donato ai propri figli la nuda proprietà di un appartamento riservandosi l’usufrutto e facendosi rilasciare dai donatari una procura irrevocabile di vendere tale appartamento senza obbligo di rendiconto, il quale, non disponendo di tale documento, affermi di aver perso l'occasione di vendere l'immobile, in quanto dall'inadempimento del notaio non è derivato alcun danno risarcibile in capo al mandatario, poichè la mancata vendita di un bene non è di per sè sola evento produttivo di danno da intendersi come nocumento economicamente apprezzabile, per la cui configurabilità è necessario che si realizzi l'ulteriore presupposto del mancato utilizzo della somma ricavata dalla vendita del quale sia dimostrata la necessità, o almeno il vantaggio, oppure della successiva devalutazione del bene, quale effetto del suo deterioramento o della deflessione del mercato.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia in considerazione nega ingresso al risarcimento del danno sulla scorta della mancata dimostrazione del pregiudizio concretamente subito dal soggetto asseritamente danneggiato.

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