Cass. Civ., Sez. III, n. 24530/2009. La nozione di "custodia" della cosa ai sensi dell'art. 2051 cod.civ.

Può essere qualificato custode della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. La responsabilità postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltreché giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l’onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi. È da considerarsi, perciò, custode, ai sensi della norma indicata, sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato, ma non il loro dipendente.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia conferma l'orientamento secondo il quale per "custodia" si intende non già una condizione giuridica corrispondente alla locuzione contrattuale propria, bensì a qualsiasi situazione in cui possa essere esercitato il potere fattuale sulla res fonte del pregiudizio che da luogo alla pretesa risarcitoria ex art. 2051 cod.civ. da parte del soggetto danneggiato.

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