Cass. Civ., Sez. III, n. 24262/2008. Derogabilità del foro del consumatore e natura vessatoria della clausola.

Il foro del consumatore è esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c. .c., é presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla. La disciplina di tutela del c.d. Codice del consumo (come quella di cui ai previgenti artt. 1469 bis e seguenti c. c.) può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausola oggetto di idonea trattativa - caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività -, incombendo sul professionista il relativo onere probatorio. L'aggiunta a penna della clausola derogatoria del foro del consumatore, nell'ambito di un testo contrattuale dattiloscritto, o la mera approvazione per iscritto di una tale clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa. Inoltre, neppure il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al numero d'ordine è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, comma II, c. c., l'efficacia della clausola vessatoria in parola, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti chiaramente e autonomamente evidenziata dal predisponente e specificamente e autonomamente sottoscritta dall'aderente.

Commento

(di Daniele Minussi) Irrilevante (a differenza di quanto si può dire in relazione alla prescrizione di cui agli artt. 1341, 1342 cod.civ.) anche l'accertamento del fatto che la clausola in esame, ricompressa tra quelle vessatorie ex art.33 del Codice del Consumo, fosse stata aggiunta a penna ovvero comunque approvata per iscritto specificamente.

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