Cass. Civ., sez. III, n. 24183/2004. Criteri di manifesta iniquità nella valutazione deferita a un terzo.

Quando la determinazione dell'oggetto del contratto è rimessa all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore, la manifesta iniquità, da cui discende l'invalidità della sua determinazione, sussiste se la sua valutazione è inferiore alla metà di quella equa, secondo il principio ricavabile dal disposto dell'art. 1448 c.c.

Commento

La pronunzia assume a criterio della manifesta iniquità che rende nulla la determinazione dell'arbitratore quello della valutazione inferiore ultra dimidium di cui all'art. 1448 cod.civ., norma dettata in tema di rescissione per lesione enorme.

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