Cass. civ., sez. III, n. 2402/2008. Modalità di esercizio del diritto di prelazione e di riscatto in tema di contratti agrari.

Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 della L. 590/1965, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente, atteso che con la stessa il retraente comunica all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo. La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà, con un espresso e specifico riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile.

Commento

Delicata è la dinamica del riscatto: non soltanto occorre che la dichiarazione del retraente possieda i necessari requisiti di determinatezza di cui alla sentenza in commento, essendo altresì necessario che alle parole... seguano i fatti. In questo senso l'operatività della pronunzia che afferma il diritto del reatrente sarà sottoposta all'espressa condizione sospensiva (rispetto all'efficacia traslativa) dell'intervenuto pagamento integrale da parte di costui del prezzo del bene.

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