Cass. Civ., sez. III, n. 23315/2007. Diffida ad adempiere ed effetto risolutorio.

In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui é rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida é stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime "a priori" nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e "a posteriori" nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c..

Commento

La pronunzia valorizza l'importanza dell'intento del contraente non inadempiente che, intendendo risolvere il vincolo contrattuale, intimi all'altro contraente di ottemperare al programma negoziale originariamente stabilito, ciò che induce a conferire speciale credito alla teorica della natura negoziale di siffatta intimazione.

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