Cass. Civ., sez. III, n. 20987/2007. Tipicità delle ipotesi di danno non patrimoniale e danno esistenziale da morte del congiunto. Onere della prova.

L'esistenza del danno parentale, quale che sia il profilo dedotto (il danno diretto di ordine psichico, il patema d'animo proprio del danno morale, il danno esistenziale ancorato a posizioni soggettive costituzionalmente protette) non è qualificabile come danno-evento, risarcibile in re ipsa, ma è riconducibile alla categoria del danno-conseguenza e come tale il suo riconoscimento è soggetto alle regole ordinarie sull'onere probatorio. Ne segue che il parente il quale intende indicare, al fine di vederla risarcita, la dimensione esistenziale e non patrimoniale di tale danno, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da evitare qualsiasi possibile duplicazione.

Commento

La decisione muove dall'esigenza di evitare qualsiasi automatismo nel procedimento di riconoscimento di istanze risarcitorie aventi quale potenziale risultato quello della moltiplicazione del danno risarcibile. In questo senso incombe sull'asserito danneggiato l'onere della prova del pregiudizio subìto.

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