Cass. Civ., sez. III, n. 20825/2009. Responsabilità del notaio per le attività da parte di suoi sostituti e ausiliari.

Il rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell’opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell’incarico. In caso di ritardi della pratiche presentate da un collega o da un sostituto, dunque, il notaio deve risarcire direttamente il cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell'incarico.

Commento

Assolutamnte condivisibile la proclamazione della responsabilità contrattuale del notaio ex art. 1228 cod.civ. in relazione alla condotta di ausiliari, collaboratori, colleghi dei quali si sia avvalso. Interessante sarebbe rispondere ad un quesito ulteriore e complementare: potrebbe il terzo estraneo al mandato professionale agire nei confronti del notaio ex art. 2049 cod.civ.?

Aggiungi un commento