Cass. Civ., sez. III, n. 20428/2008. Il contratto stipulato per eludere la prelazione legale non comporta nullità del medesimo per violazione di norma imperativa.

La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418,comma I, c.c., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche in caso di inosservanza del precetto, abbia del pari consentito la validità del negozio, predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma. Pertanto, la vendita di un fondo, compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della l.n. 590/1965 e 7 della l.n. 817/1971, non è nulla, né ai sensi dell'art. 1418 c.c. né ai sensi dell'art. 1344 c.c., comportando quella violazione non l'invalidità della vendita bensì l'eventuale esercizio del diritto di riscatto del fondo che, se controverso, instaura un giudizio di accertamento circa l'appartenenza del diritto di proprietà dell'immobile e può produrre la sostituzione "ex tunc" del titolare pretermesso nella stessa posizione del terzo acquirente nel negozio concluso. Ne consegue che l'eventuale esperimento di altre azioni (di nullità, inefficacia o simulazione del contratto di vendita in violazione di quel diritto), pur potendo essere contemporaneo, se funzionalmente collegate all'esercizio del diritto di riscatto, non è tuttavia implicito nell'esperimento dell'azione posta a tutela del diritto di riscatto e, quindi, per poter procedere al relativo esame deve, comunque, essere stato rispettato il principio della domanda.

Commento

La natura di norma imperativa delle regole in tema di prelazione agraria non cagiona di per sè nullità virtuale: è questa la chiave di volta della pronunzia in considerazione, il cui merito è quello di porre in luce la delicatezza dell'aspetto valutativo relativamente alla natura giuridica della norme aventi natura precettiva, la cui valenza cogente non può automaticamente condurre ad una valutazione dell'attività negoziale posta in essere in violazione della stessa in chiave di nullità.

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