Cass. Civ., sez. III, n. 19556/2003. Esercizio legittimo del principio di autotutela da parte del contraente adempiente nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'altro contraente di un diverso negozio.
Il principio di autotutela sancito dall'articolo 1460 cod.civ., per effetto del quale nei contratti a prestazioni corrispettive ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte, è legittimamente esercitato, da parte del contraente adempiente, anche nell'ipotesi di inadempimento, da parte dell'altro contraente, di un diverso negozio, purché questo ultimo risulti collegato con l'altro contratto da un nesso di interdipendenza, fatto palese dalla comune volontà delle parti, che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito.