Cass. Civ., sez. III, n. 19556/2003. Esercizio legittimo del principio di autotutela da parte del contraente adempiente nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'altro contraente di un diverso negozio.

Il principio di autotutela sancito dall'articolo 1460 cod.civ., per effetto del quale nei contratti a prestazioni corri­spettive ciascun contraente può rifiutare la propria pre­stazione in costanza di inadempimento della contropar­te, è legittimamente esercitato, da parte del contraente adempiente, anche nell'ipotesi di inadempimento, da par­te dell'altro contraente, di un diverso negozio, purché questo ultimo risulti collegato con l'altro contratto da un nesso di interdipendenza, fatto palese dalla comune vo­lontà delle parti, che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito.

Commento

Rilevante pronunzia che coniuga il principio secondo il quale inadimplenti non est adimplendum estendendolo alle obbligazioni scaturenti da contratto ulteriore rispetto a quello (collegato al primo) attinente all'obbligazione rimasta inadempiuta. Ipotesi di pratica rilevanza del collegamento negoziale.

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