Cass. Civ., sez. III, n. 18870/2008. Sull'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex arttt. 162e 163 c.c..
Per la pubblicità richiesta dagli artt. 162 e 163 c.c. ai fini dell'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione. È irrilevante, pertanto, che sia mancata l'annotazione nell'altro originale del registro destinato al procuratore della Repubblica. In particolare i terzi interessati hanno l'onere di recarsi esclusivamente presso gli uffici del comune di celebrazione, non anche presso gli altri uffici, per prendere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi. L'ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall'ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale per scopi che trascendono quelli della pubblicità. I certificati di cittadinanza nascita, matrimonio e morte sono rilasciati dal comune e non dalla cancelleria del tribunale. L'estratto dell'atto di celebrazione del matrimonio, in particolare è solo quello a firma dell'ufficiale dello stato civile. D'altra parte, se il legislatore avesse voluto una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato a imporre al notaio rogante di chiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile.