Cass. Civ., sez. III, n. 18850/2004. Impossibilità di cumulare i rimedi risarcitori di cui all'art. 1385 Cc.

I rimedi risarcitori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1385 del Cc non sono cumulabili tra loro e pertanto il giudice, adito dalla parte che ha corrisposto la caparra per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e il risarcimento dei danni, non può pronunciare la risoluzione del contratto e al contempo condannare la parte inadempiente a pagare, pur in assenza di prova dei danni, il doppio della caparra ricevuta, ancorché la parte adempiente abbia in tal senso ampliata la domanda originaria, perché se la parte adempiente chiede la risoluzione del contratto , significa che intende realizzare gli effetti propri dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'articolo 1453 del Cc e non esercitare il recesso di cui al comma 2 dell'articolo 1385 del codice civile.

Commento

Il meccanismo introdotto con la caparra confirmatoria di cui all'art.1385 cod.civ. non preclude nè l'azione di adempimento, nè l'azione intesa ad ottenere la risoluzione del contratto ovvero quella per ottenere il risarcimento del danno. La scelta di agire instando per la risoluzione ed il risarcimento del danno sembrerebbero tuttavia porsi in alternative rispetto alla facoltà di recesso che si associa a quella di trattenere ovvero di chiedere il doppio della caparra, come ha modo di affermare la decisione in parola. E' stato comunque deciso nel senso della possibilità, per il contraente non inadempiente, dopo aver invano diffidato la controparte ad adempiere ed aver successivamente introdotto un giudizio volto ad accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, di domandare semplicemente il versamento di una somma doppia rispetto alla caparra versata (Cass. Civ. Sez. I, 319/2001).

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