Cass. Civ., Sez. III, n. 18804/2009. Presunzione della culpa in educando e responsabilità dei genitori.

I genitori sono solidalmente responsabili nei riguardi dei parenti della vittima di un omicidio commesso dal loro figlio minorenne, ancorché prossimo al compimento della maggiore età al momento del fatto. Tale responsabilità va ravvisata non in un difetto di vigilanza, data l’età del figlio, ma nell’inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l’equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. Correttamente il giudice del merito può desumere il grado di educazione dal comportamento del minore, quando esso manifesti un fallimento educativo quanto alla capacità di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalità espressive meno gravi e violente.

Commento

(di Daniele Minussi) Da notare che la responsabilità dei genitori per culpa in educando postula la coabitazione del danneggiante minore d'età, situazione che la giurisprudenza e la dottrina prevalente intendono in maniera non restrittiva, estendendo l'applicazione della norma anche all'ipotesi in cui il minore si sia allontanato per maltrattamenti o per altra causa riconducibile ai genitori stessi.

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