Cass. Civ., sez. III, n. 18735 /2003. Delegatio promittendi e delegatio solvendi.

La delegazione, o delegatio promittendi, specialmente quando si realizza mediante una pluralità di negozi distinti e non attraverso un unico negozio trilaterale, si distingue dalla mera delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, per il fatto che nella prima e non nella seconda è necessaria comunque la partecipazione delle tre parti; la delegatio solvendi, infatti, si esaurisce nella mera indicazione della persona alla quale il delegante ordina al delegato di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria fin dall'origine la partecipazione del creditore delegatario.
Cass. Civ., sez. III, n. 18735 del 9 dicembre 2003.
Delegazione
La delegazione, o delegatio promittendi, specialmente quando si realizza mediante una pluralità di negozi distinti e non attraverso un unico negozio trilaterale, si distingue dalla mera delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, per il fatto che nella prima e non nella seconda è necessaria comunque la partecipazione delle tre parti; la delegatio solvendi, infatti, si esaurisce nella mera indicazione della persona alla quale il delegante ordina al delegato di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria fin dall'origine la partecipazione del creditore delegatario.

Commento

La pronunzia afferma la natura trilatere della delegazione di pagamento (quantomeno nella forma della delegatio promittendi), approfondendo la distinzione tra le due varianti in cui essa si sostanzia. Essenziale, in particolare, viene ritenuta la partecipazione del delegatario all'accordo, ciò viene ad integrare la fattispecie in parola. Diversamente va nella delegatio solvendi, rispetto alla quale il delegatario ben potrebbe rimanere estraneo, risolvendosi nella semplice indicazione del soggetto al quale eseguire il pagamento, soggetto che si limita a ricevere la somma dovuta.
Cfr., in senso potenzialmente divergente, Cass. 17 maggio 2000 n.6387, secondo la quale la delegazione di debito (o promittendi) avrebbe potuto sostanziarsi anche per il tramite di una pluralità di negozi distinti, ancorché funzionalmente collegati, tuttavia contrassegnati da un proprio elemento causale autonomo (teoria atomistica).

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