Cass. Civ., sez. III, n. 18735 /2003. Delegatio promittendi e delegatio solvendi.
La delegazione, o delegatio promittendi, specialmente quando si realizza mediante una pluralità di negozi distinti e non attraverso un unico negozio trilaterale, si distingue dalla mera delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, per il fatto che nella prima e non nella seconda è necessaria comunque la partecipazione delle tre parti; la delegatio solvendi, infatti, si esaurisce nella mera indicazione della persona alla quale il delegante ordina al delegato di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria fin dall'origine la partecipazione del creditore delegatario.
Cass. Civ., sez. III, n. 18735 del 9 dicembre 2003.
Delegazione
La delegazione, o delegatio promittendi, specialmente quando si realizza mediante una pluralità di negozi distinti e non attraverso un unico negozio trilaterale, si distingue dalla mera delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, per il fatto che nella prima e non nella seconda è necessaria comunque la partecipazione delle tre parti; la delegatio solvendi, infatti, si esaurisce nella mera indicazione della persona alla quale il delegante ordina al delegato di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria fin dall'origine la partecipazione del creditore delegatario.