Cass. Civ., sez. III, n. 18299/2003. Ratifica tacita dell'operato del mandatario che si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Ai sensi dell'articolo 1712, commi 1 e 2 cod.civ. per presunzione di legge, per effetto del solo silenzio del mandante si ha una approvazione (o ratifica tacita) del­l'operato del mandatario, anche se questi si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. Per­ché, peraltro, si verifichi tale effetto è pur sempre neces­sario che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, includendovi l'indicazione delle attività divergenti o esorbitanti, da lui eventualmente compiute. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha ritenuto non verificatasi detta approvazione tacita, tenuto presente che era rimasto accertato che il mandatario aveva tenuto un comportamento non semplicemente dif­forme, rispetto alle istruzioni ricevute, ma non essendosi in alcun modo attenuto a queste, in pratica non aveva dato esecuzione all'incarico, con conseguente inapplica­bilità dell'articolo 2712 del codice civile).

Commento

La ratifica tacita del mandato implica comunque che il mandatario abbia posto in essere un'attività in qualche modo riconducibile all'incarico demandatogli, il che non è nell'ipotesi in cui egli abbia del tutto esorbitato rispetto a questo.

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