Cass. Civ., sez. III, n. 16937/2006. Cumulabilità di azione contrattuale ed extracontrattuale nel contratto preliminare ad effetti anticipati.

Il contratto preliminare va consideato come struttura negoziale autonoma, destinata a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, cosicché il suo oggetto non consiste solo in un "facere" ma anche e soprattutto in un futuro "dare", consistente nel trasferimento del diritto sul bene. Ne consegue che, ove il preliminare sia stato stipulato con persona incapace,nel caso di specie, inabilitato, l'unica azione a disposizione della parte promissaria acquirente, che abbia già in parte eseguito la sua prestazione, è quella contrattuale ex art. 1443 c.c., mentre viene esclusa la cumulabilità con tale azione dell'azione extracontrattuale che sanziona la malafede della controparte durante le trattative, le quali perdono di autonoma rilevanza a seguito dell' intervenuta stipula del preliminare.

Commento

La pronunzia viene a cogliere un aspetto peculiare: quello cioè della eventuale cumulabilità dell'azione contrattuale rispetto a quella precontrattuale, escludendo tale concorso. Nella fattispecie pratica all'attenzione della S.C. l'aspetto problematico era costituito dalla dinamica di perfezionamento di un contratto preliminare avente effetti anticipati, in relazione al quale cioè si poteva porre in concreto la questione della finalizzazione dello stesso al successivo perfezionamento di vincolo negoziale definitivo. Ciò sollecitava l'interrogativo circa l'eventuale natura precontrattuale (rispetto a tale vincolo ultimo) della responsabilità del contraente che avesse taciuto all'altro le cause di invalidità del contratto di cui dovesse essere a conoscenza.

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