Cass. Civ., sez. III, n. 16463/2009. Momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni nel caso di responsabilità del notaio.

In tema di responsabilità del notaio, la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l'attività è stata posta in essere, bensì dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno nella sua oggettività e diviene percepibile, conoscibile ed azionabile.

Commento

La pronunzia accoglie il principio, innovativo in materia, secondo il quale, nell'ipotesi di danno c.d. "lungolatente" il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il momento in cui il pregiudizio diviene percepibile. Tale filone interpretativo, che aveva già conosciuto l'affermazione nel campo della responsabilità medica (cfr. Cass. S.U. 583/08), viene per la prima volta applicato nell'ambito dell'operato del notaio.

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