Cass. Civ., Sez. III, n. 15986 del 7 luglio 2008. Comodato "precario" e assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale dei coniugi

La convenzione negoziale per la quale i genitori concedono un immobile in comodato al proprio figlio affinchè lo adibisca ad abitazione coniugale, quando è priva di termine, integra la fattispecie del c.d. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene. Non assumono pertanto rilievo le circostanze che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli, e neppure che non vi sia la sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1809 c.c., comma 2.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia riconduce alla figura del c.d. "precario" il comodato concluso senza che si sia previsto alcun termine, ciò che consente al comodante di esercitare in qualsiasi momento il diritto potestativo di recedere, determinando l'insorgenza dell'obbligo alla restituzione del bene da parte del comodatario.
L'orientamento contrasta con quanto statuito da Cass. S.U. 13603/04. Quest'ultima ebbe infatti a statuire che, pure in ipotesi di c.d. "precario", l'eventuale peculiare destinazione del bene (nella fattispecie pratica un appartamento destinato dai genitori di uno dei coniugi a sovvenire le esigenze di un nucleo familiare) che fosse presente alle parti in sede di formazione dell'accordo, avrebbe potuto rendere impraticabile l'immediata restituzione.

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