Cass. Civ., sez. III, n. 15424/2004. Acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore nel momento della attestazione.

Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89; ne consegue che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata dal comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un notaio il quale era pervenuto al convincimento di certezza circa l'identità del venditore in base al documento di identità personale, al fatto che le parti avessero dichiarato di conoscersi ed infine al fatto che - a seguito di richiesta dello studio notarile che aveva accertato l'esistenza di un pignoramento sull'immobile oggetto del contratto - la persona presentatasi come venditore aveva prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo concernente l'immobile venduto).

Commento

La questione civilistica si intreccia con quella relativa all'eventuale realizzazione da parte del notaio dell'illecito penale afferente al falso ideologico. La giurisprudenza penale è infatti chiara dell'esigere che il p.u. svolga un accertamento dell'identità delle parti che non si può esaurire nella mera richiesta di esibizione di un documento attestante l'identità. Ne segue che si reputa che il notaio abbia falsamente attestato di essere certo dell'identita' delle parti da lui non conosciute personalmente e preventivamente non tanto con riferimento alla certificazione di certezza di tale identità, ma alla implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge (Cass. Pen 24 maggio 1985).

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