Cass. Civ., Sez. III, n. 14450/2006. Responsabilità del notaio per omissione di attività consulenziale relativa alle modalità di perfezionamento della cessione di un credito scaturente da appalto pubblico.

Tra gli obblighi accessori del notaio stipulante rientra l'attività di consulenza rispetto allo scopo tipico dell'atto, con la conseguenza che, qualora oggetto della prestazione sia la cessione di un credito da appalto che il cedente vanta nei confronti di un ente pubblico, il notaio non può limitarsi a trattare soltanto i rapporti interni tra le parti, dovendo piuttosto indicare loro le peculiare disciplina del negozio. Nella fattispecie, tale cessione, diversamente da quella tipica di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., comporta che l'adesione dell'amministrazione interessata sia indispensabile per il perfezionamento della stessa.

Commento

Ancora una sentenza che sostanzia l'obbligazione relativa all'espletamento dell'opera professionale del notaio con speciale riferimento all'aspetto consulenziale della stessa. Cfr. Cass. Civ. 309/2003 in riferimento all'aspetto tributario.

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