Cass. Civ., Sez. III, n. 13015/2006. Responsabilità del notaio per omissione delle visure ed autenticazione di scrittura privata .

Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare (scrittura privata autenticata), lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle c.d. visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.

Commento

L'esecuzione delle visure ipocatastali rientra nell'incarico professionale relativo alla predisposizione di una vendita immobiliare, quand'anche perfezionata con scrittura privata semplicemente autenticata nelle sottoscrizioni. Tale obbligo può venire meno solamente in esito all'espressione di contraria volontà delle parti. Nello stesso senso. Cfr., in senso parzialmente divergente Cass. Civ. 23934/04 e 19673/2005, secondo le quali la responsabilità per il mancato compimento delle attività accessorie predette sembrerebbe discendere dal conferimento di incarico ad hoc.

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