Cass. Civ., Sez. III, n. 11763/2006. Condizioni dell'azione revocatoria: la c.d. scientia damni.

In riferimento alle condizioni per l'esercizio della azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessario e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore. A integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore, inoltre, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito.

Commento

Alla conoscenza del pregiudizio alle rgioni creditorie costante è l'equiparazione della semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità da parte del terzo di rendersi conto di tale aspetto (cfr., analogamente, Cass. 7452/2000).

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