Cass. Civ., Sez. III, n. 11371 del 11 maggio 2010. La mancanza dell'indicazione di un termine per la conclusione del contratto definitivo non impedisce la qualificazione dell'accordo come preliminare con la conseguente applicazione della regola di cui all'art.1183 cod.civ.

In tema di contratto preliminare (nella specie di locazione), trovando applicazione, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediata esigibilità della prestazione per il caso della mancata determinazione del tempo della medesima, non può ritenersi che la mancanza di un esplicito accordo sul termine entro il quale si sarebbe dovuto stipulare il contratto definitivo sia di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza di un contratto preliminare.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia, riguardante una fattispecie nella quale l'intesa preliminare (conclusa oralmente) aveva come termine di riferimento un contratto di locazione afferente una porzione di fabbricato, specifica che la mancata apposizione di un termine (di adempimento) per procedere alla stipulazione del contratto definitivo non è preclusiva rispetto alla qualificazione dell'intesa in chiave di contratto preliminare vero e proprio e non già di mera puntuazione.

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