Cass. Civ., sez. III, n. 10021/2005 . Raccomandata e cessione del credito.

La Corte non ha ritenuto sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta comunicazione di una cessione del credito la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale era stata comunicata la cessione, in mancanza della copia del documento con essa spedito.

Commento

Non basta la prova dell'avvenuta ricezione del piego raccomandato: occorre anche che si dia conto del contenuto del medesimo. A rigore neppure la mera copia del documento asseritamene spedito sarebbe sufficiente, quando il destinatario avesse a contestare la corrispondenza di essa rispetto a quanto effettivamente inviato. Soltanto un atto notificato o il cui supporto materiale rende inscindibilmente collegata la comunicazione con l'involto di spedizione (si pensi ad un unico foglio piegato sul quale sia stato apposto l'annullo postale) garantisce questo risultato.

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