Cass. Civ., sez. III, n.9486/2007. Cessione plurima del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo e responsabilità dei cessionari nei confronti del locatore ceduto.

In caso di locazione di immobile commerciale e di successive cessioni plurime del contratto di locazione, l'ultimo cessionario è obbligato in via principale mentre gli altri cedenti intermedi, in difetto di liberazione da parte del locatore (contraente ceduto) devono essere considerati obbligati in via sussidiaria per il principio del beneficium ordinis. Una volta accertato l'inadempimento dell'ultimo cessionario conduttore, dunque, i vari cedenti intermedi rimangono tutti coobbligati in solido fra loro per il canone di locazione.

Commento

La peculiarità della fattispecie portata dall'ultima parte dell'art. 36 della legge 392/78 che, al contrario di quanto dispone l'art. 1408 cod.civ. prevede il mantenimento della responsabilità del cedente nei confronti del cessionario in relazione alle obligazioni scaturenti dal contratto oggetto di cessione, rinviene utili specificazioni nella pronunzia della S.C., avente quale termine di riferimento, l'ipotesi di cessioni "a catena" del contratto in dipendenza della parallela cessione dell'azienda.

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