Cass. Civ., sez. III, n.7679/2005. Posizione del somministrato debitore.

Il somministrato rimane debitore, nei limiti della prescrizione dell'esercizio del diritto da parte del fornitore, per l'energia non pagata perché erroneamente misurata. Il soggetto che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuto ad osservare l'ordinaria diligenza nel controllare l'efficienza del misuratore di consumo dell'energia elettrica, rispondendo degli eventuali danni causati all'ente gestore.

Commento

Il nodo della vertenza consisteva nell'accertamento della responsabilità relativa all'omissione di controllo del malfunzionamento del contatore. La volturazione del contratto di somministrazione avrebbe dovuto provocare l'attivazione dell'ente somministrante in ordine al controllo della funzionalità del misuratore. Al contrario, la condotta di colui che, subentrando nell'immobile, ha sostanzialmente fruito delle erronee misurazioni per difetto dell'energia somministrata, è stato reputata fondante la responsabilità del medesimo per i debiti relativi alle quantità erogate, nei limiti della prescrizione del relativo diritto del somministrante.

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