Cass. Civ., sez. III, n.7500/2007. Interpretazione del testamento secondo la comune intenzione dei contraenti.

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune loro volontà, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare applicazione degli ulteriori criteri di ermeneutica sussidiari, il ricorso ai quali, fuori dall' ipotesi dell'ambiguità delle clausole, presuppone la rigorosa dimostrazione della insufficienza del mero fato letterale a evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti.

Commento

Sulla massima in claris non fit interpretatio cfr. anche Cass. Civ., Sez.III, 11599/04.

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