Cass. Civ., sez. III, n.7236/2006. Responsabilità del creditore nei confronti del fidejussore per la perdita della garanzia ipotecaria.

La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore, in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale ai fini della sua sussistenza concreta presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale.

Commento

Il fidejussore che abbia adempiuto si surroga nei diritti già facenti capo al creditore ai sensi dell'art.1949 cod.civ.. Negli stessi è compresa anche la garanzia ipotecaria che assistesse il credito. La S.C. con la pronunzia in esame si occupa di stabilire le conseguenze dell'impossibilità di una siffatta surrogazione, da tenersi ben distinta dall'impossibilità per il fidejussore di surrogarsi nel diritto di credito "fondamentale" già facente capo al creditore per il fatto di costui. Mentre in tale ultimo caso le conseguenze sono costituite dall'estinzione della fidejussione ex art.1955 cod.civ., nell'ipotesi in esame discende unicamente l'insorgenza in capo al creditore di una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del fidejussore che non riuscisse a soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore in conseguenza del venir meno della garanzia ipotecaria.

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