Cass. Civ., Sez. III, n.6290/2003. Insussistenza del diritto di prelazione in caso di accordo di rilascio.

In tema di vendita di fondi rustici sussiste il diritto di prelazione del coltivatore diretto, proprietario di un fondo confinante con quello in vendita, qualora l' insediamento, sul fondo in vendita abbia - prima della stipulazione del rogito - perduto stabilità, per effetto di un accordo, efficace, in forza del quale il conduttore del fondo venduto si sia impegnato al rilascio, accordo che, ovviamente, deve intercorrere col proprietario ed essere accertato in modo preciso e senza equivoci.

Commento

Interessante la pronunzia, che viene sostanzialmente a puntualizzare il rapporto tra prelazione in favore del confinante del fondo rustico e prelazione in favore dell'affittuario.

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