Cass. Civ., sez. III, n.20328/2006.Imputazione del danno ex art.2043 e art. 2051 c.c. alla P.A.

Non può essere attribuita la responsabilità al Comune per l'omessa collocazione di guardrail ove la parte che ha subito il danno per il mancato riparo del baratro non abbia indicato l'obbligo giuridico, specifico o generico, cui l'amministrazione si sarebbe sottratta, non potendo comunque in particolare la Cassazione a ciò sopperire.

Non può essere presa in esame, in particolare nel corso del giudizio di legittimità, la disciplina della responsabilità da custodia di cui all'art .2051 c.c., ove tale tipo di responsabilità non sia stato espressamente dedotto dalla parte interessata.

Commento

Il nodo problematico affrontato dalla sentenza in considerazione è costituito dall'apprezzamento, sotto il profilo generatore della responsabilità aquiliana, delle condotte omissive della p.a. titolare della strada.
La valutazione diventa ardua con specifico riferimento al criterio della imprevedibilità da porre in relazione con la mancata adozione da parte dell'ente proprietario di quegli strumenti di protezione degli utenti il cui difetto sia comunque evidente e ben noto.

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