Cass. Civ., sez. III, n.19963/2005. Azione revocatoria, eventus damni ed onere della prova.

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento della stessa, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione il quale eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni.

Commento

La pronunzia da un lato specifica il requisito dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria, dall'altro pone a carico del debitore cenvenuto l'onere di dar conto dell'insussistenza di un pregiudizio in concreto per le ragioni creditorie asseritamente messe a repentaglio dall'atto di disposizione. Sotto il primo profilo non occorre una lesione assoluta della capacità patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il semplice pericolo di insoddisfacimento del credito.

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