Cass. Civ., sez. III, n.19140/2005. Contrasto tra clausola vessatoria e clausola contenuta nel contratto e più favorevole al contraente non predisponente

In un contratto concluso mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto più favorevole all’aderente e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, va risolto non già dando la prevalenza alla clausola vessatoria, per quanto su di essa con l’apposita sottoscrizione sia stata richiamata in modo particolare l’attenzione del contraente, ma a mezzo del criterio interpretativo contenuto nell’art. 1370 c.c., ovvero secondo l’interpretazione più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso (nel caso di specie, all’interno di un contratto di assicurazione, esisteva un contrasto tra una clausola definita “particolare”, che prevedeva la cessazione del contratto alla scadenza senza necessità di comunicare anticipatamente la disdetta, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, che prevedeva invece il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).

Commento

La S.C. interviene manifestando un significativo orientamento volto a contenere la sfera di operatività della clausole vessatorie ex art. 1341 e ss. cod.civ.. La specifica approvazione scritta separata (ciò che dovrebbe condurre il contraente non predisponente ad un grado di consapevolezza speciale) infatti non vale a determinare la prevalenza della clausola vessatoria rispetto a quella normalmente inserita nel contratto e più favorevole al detto contraente. Assume infatti prevalenza, nella fattispecie, il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 cod.civ. (c.d. interpretatio contra stipulatorem).

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