Cass. Civ., sez. III, n.15760/2006. Il danno parentale e l'art. 2059 c.c.

La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del codice civile, ferma la tipicità della fattispecie in relazione al danno ingiusto ed alla lesione del diritto o dell’interesse della persona, include anche la qualificazione e la stima del danno morale da reato, e del danno parentale subito dalla vittima di un omicidio colposo.
Con riferimento al c.d. danno parentale, si afferma che il danno morale attiene alla lesione (traducentesi in una perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene dell’integrità familiare (in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost.); b) il bene della solidarietà familiare, avuto riguardo sia alla vita matrimoniale che al rapporto parentale tra genitori e figli e tra prossimi parenti conviventi, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost..

Commento

Il tema è quello della risarcibilità del danno morale a prescindere dalla parallela verificazione di un danno biologico. In senso affermativo, in esito a Cass. S.U. 2512/02, cfr. anche Cass. Civ., Sez.III, 15022/05.

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