Cass. Civ., sez. III, n.11014/2004. Mandato senza rappresentanza: l' eccezioni di cui all' art.1705, 2^ comma

A norma dell'articolo 1705, comma 2, del Cc, in caso di mandato senza rappresentanza, il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. La disposizione integra una eccezione al principio fondamentale di cui al comma 1 dello stesso articolo, in forza del quale il mandatario senza rappresentanza acquisita i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Per effetto della eccezione il mandante, per ragioni di tutela del interesse, può sempre agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza.

Commento

La norma è di stretta interpretazione, in quanto espressione di un principio di carattere eccezionale. Pertanto non potrebbe il mandante agire nei confronti del terzo con il quale il mandatario privo di poteri rappresentativi avesse contrattato in relazione all'eventuale domanda di risarcimento danni ovvero per risolvere l'accordo (cfr. Cass. Civ. Sez.II 11118/78).

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