Cass. Civ., sez. II n. 16932/2003. Necessità della forma scritta ad substantiam per la stipula e per lo scioglimento della transazione relativa ad uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 cc.

Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta ad substantiam, ma solo ad probationem, come nel caso di transazione, può risultare anche da un comportamento concludente. Qualora, peraltro, la transazione è relativa ad uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 del Cc, è necessario, sia per la sua stipulazione, sia per il suo scioglimento, che la volontà negoziale sia manifestata in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) a pena di nullità, e non può desumersi da meri comportamenti, per quanto non equivoci o concludenti.

Commento

La pronunzia (che soltanto apparentemente si ispira al latente principio della comunicazione dei requisiti formali tra un atto negoziale ed altro atto avvinto al primo dal vincolo del collegamento) pone due asserti ben distinti. Da un lato viene infatti affermato che, quando la transazione ha per oggetto beni immobili (ciò che rende indispensabile ad substantiam actus la forma dello scritto), anche l'eventuale contratto con la quale essa fosse sciolta per mutuo consenso dovrebbe parimenti essere connotato da analogo formalismo. Dall'altro viene rilevato come (essendo la transazione di per sè semplicemente soggetta al formalismo dello scritto ad probationem) sarebbe sufficiente, per ricavare la prova dell'intervenuto scioglimento per mutuo consenso, anche l'emergenza di un contegno concludente.
La comunicazione del requisito formale viene in tal modo negata, se non nei limiti in cui è recepita normativamente in modo esplicito (cfr. gli artt.1967 e 1350 cod.civ.).

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